Lo Studio Legale Buzzi presta la propria assistenza professionale anche attraverso la tutela del c.d. gratuito patrocinio.
L'avv. Roberta Buzzi è iscritta nell'Elenco Speciale degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria e penale.
Per coloro che vogliano usufruire di tale strumento, qualora ne ricorrano i presupposti, segnaliamo delle informazioni di carattere pratico che potranno essere molto utili.
Il legislatore ha assicurato il gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile, penale, amministrativo contabile e tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione ai cittadini che non raggiungono un certo reddito, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate.
In altre parole il gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce ai non abbienti di potersi avvalere dell'assistenza tecnica di un avvocato senza corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello Stato, sia per promuovere una causa, sia per resistere in giudizio.
Tale istituto trae la sua ragion d'essere e la sua stessa essenza da valori e principi consacrati nella nostra Costituzione, come l'art. 3, che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e l'art. 24, che afferma che la difesa è un diritto inviolabile, e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Il gratuito patrocinio è assicurato sia nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria, sia nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando, come detto, le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del gratuito patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione possono beneficiare del gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l'apolide, nonché enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Nel processo penale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato Italiano.
Dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio opera in favore di coloro che versano in difficoltà economiche, per poter accedere a tale beneficio gli aventi diritto devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge di riferimento, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002
"Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 11.528,41, risultante dall'ultima dichiarazione (importo aggiornato dal decreto 7 maggio 2015)".
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Naturalmente, chi non ha mai lavorato o è disoccupato o in cerca di prima occupazione e pertanto nell'ultimo anno non ha presentato la dichiarazione dei redditi, basterà che lo dichiari nell'apposito modulo di richiesta di ammissione reperibile presso gli ordini professionali.
Qualora il richiedente conviva con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l'istante.
Solo nel caso in cui oggetto di causa siano i diritti della personalità o interessi dell'istante in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto esclusivamente del suo reddito personale (ad es: i giudizi di separazione o divorzio: se la moglie vuole iniziare una causa di separazione dal marito, è evidente che si terrà conto del suo solo reddito, che non viene cumulato a quello del marito).
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati."
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale si applica lo stesso limite di reddito di € 11.528,41, con un correttivo: infatti l'art. 92 stabilisce che se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.033,00 per ognuno dei familiari conviventi.
L'interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre sopra indicate può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.
L'istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
La domanda va redatta in carta semplice, presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore oppure inviata con raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito e deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti informazioni:
1. La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l'indicazione del processo se è già in corso (esempio: nomi delle parti, numero di ruolo, il Giudice a cui è assegnato il processo e la data dell'udienza), oppure, se non è pendente, il tipo di controversia (esempio: separazione, divorzio, causa di lavoro, sfratto etc.).
2. L'indicazione in fatto ed in diritto, utile a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con specifico riferimento alle prove di cui si chiede l'ammissione.
3. Le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con tutti i codici fiscali.
4. L'autocertificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
5. L'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione della domanda o della precedente comunicazione di variazione.
6. Per i redditi prodotti all'estero il cittadino appartenente a Stati non appartenenti all'Unione europea, allegherà anche un certificato del Consolato competente.
7. Si avvisa che se il Giudice o il Consiglio dell'Ordine competente lo richiedano, l'interessato è tenuto a pena di inammissibilità, a produrre i documenti necessari ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata, ammette l'interessato al gratuito patrocinio. Copia del provvedimento è trasmesso all'interessato.
Se il Consiglio respinge l'istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che deciderà con apposito decreto.
Chi è ammesso al patrocinio gratuito può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco degli avvocati per istituito presso il Consiglio dell'Ordine.
L'istanza di ammissione al patrocinio è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo; se il giudizio pende avanti alla Corte di Cassazione, l'ufficio competente a decidere sull'istanza è quello del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza o immediatamente, se l'istanza è depositata in udienza, il magistrato, verificato se sussistono tutti i presupposti, ammette il richiedente al gratuito patrocinio.
Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità del giudizio, nel senso che prima di promuovere la causa avanti all'autorità giudiziaria è necessario avviare preliminarmente la procedura della mediazione, l'istante può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto nulla sarà dovuto all'organismo di conciliazione; naturalmente anche in questo caso è operante lo stesso limite di reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile.
L'interessato al momento della presentazione della domanda di mediazione dovrà depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del predetto requisito.
Modulistica
Una copia del modulo per la domanda di ammissione è disponibile presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Padova oppure direttamente su questo sito.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti.
1) fotocopia carta di identità.
2) fotocopia codice fiscale.
3) fotocopia modello unico o altra dichiarazione dei redditi.
4) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia.
Inoltre nel modulo deve essere specificata la causa che si intende promuovere o nella quale ci si deve costituire (se qualcun altro vi ha fatto causa).
Infine devono essere indicati gli eventuali conviventi e in tal caso deve essere allegata anche la loro dichiarazione dei redditi.